Usura Bancaria e Anatocismo

Il sistema bancario è un gigante malato? A questa domanda dottrina e giurisprudenza non hanno ancora trovato una risposta certa ed incontrovertibile. Certo è che uno degli elementi più rilevanti e  più pericolosi della crisi italiana è proprio la situazione del sistema bancario, eppure vi è molta reticenza ad affrontare le tematiche dell’usura, dell’anatocismo spesso anche da parte degli stessi clienti. Forse perché le aziende e famiglie schiacciate dal debito vivono un senso di colpa indotto e preferiscono non affrontare la problematica.
Un’analisi finanziaria di tali situazioni evidenzia che non tutti gli inadempimenti sono sempre addebitabili ai soli clienti degli istituti bancari. 

La legge anti-usura n. 108 del 7/03/96, innovando profondamente la fattispecie del reato di  usura, ha eliminato nell’art. 644, I° co., cod. pen. ogni riferimento allo stato di bisogno della vittima e al relativo approfittamento da parte dell’autore della condotta criminosa ed ha sostituito tali parametri soggettivi con quello oggettivo costituito dal superamento del limite oltre il quale, per presunzione assoluta, gli interessi sono considerati usurari (c.d. tasso soglia ), essendo stato mantenuto il riferimento allo stato di bisogno del soggetto passivo  (non anche quello al relativo approfittamento da parte del reo) nella sola fattispecie di cui  al successivo terzo comma, secondo la quale gli interessi, anche se inferiori al detto limite, rivestono la medesima rilevanza costitutiva del reato se siano “comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità”.

Con riferimento alla individuazione del c.d.tasso soglia, lo stesso art. 644, III° co., cod. pen., dispone: “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” e l’art. 2, IV co., L. 108/96 al riguardo prevede: “Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1” il quale a sua volta prevede che a tanto provveda trimestralmente il MEF, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei Cambi, mediante rilevazione del TEGM - praticato per categorie omogenee di operazioni dagli intermediari bancari e finanziari autorizzati e “comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” (art. 644, IV° co., cod. pen.) - cui si applica la previsione incrementativa (1/4 e 4 punti percentuali) di cui al successivo quarto comma del citato art. 2, come modificato dall’art. 8, V° co., lett. d), del D.L. 13/05/11 n. 70.

Nella disciplina anti-usura le norme, in verità, sono sempre state chiare; tuttavia la Giurisprudenza, anche a causa di erronee  indicazioni della Banca d’Italia Spa ha subito, nel tempo, non pochi mutamenti. L’art. 644 c.p. e la legge 108 del 1996 sembrano esaustivi, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per  imposte e tasse collegate all'erogazione del credito. L’art. 1815 cod. civ. dispone che se in un mutuo sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Il fenomeno dell’anatocismo rappresenta una pratica illegittima posta in essere in danno dei clienti volta a calcolare gli interessi in regime di capitalizzazione composta, ovvero il pagamento degli interessi su interessi di periodi precedenti, anziché in regime di capitalizzazione semplice.
Si riscontra  ancora oggi sulle aperture di credito (comunemente chiamata "affidamento"), in particolare su quelle stipulate diversi anni fa e mai ricontrattualizzati
Appare chiaro che in conseguenza ed a causa dell'anatocismo, il cliente della banca si trova a pagare non solo gli interessi pattuiti per il rimborso del capitale, ma anche gli ulteriori interessi calcolati sugli interessi già scaduti, con una crescita esponenziale del debito. 

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