Usura Bancaria e Anatocismo
Il sistema bancario è un
gigante malato? A questa domanda dottrina e giurisprudenza non hanno
ancora trovato una risposta certa ed incontrovertibile. Certo
è che uno degli elementi più rilevanti
e più pericolosi della crisi italiana è
proprio la situazione del
sistema bancario, eppure vi è molta reticenza
ad affrontare le tematiche dell’usura,
dell’anatocismo
spesso anche da parte degli stessi clienti. Forse perché le
aziende e famiglie schiacciate dal debito vivono un senso di colpa
indotto e preferiscono non affrontare la problematica.
Un’analisi finanziaria di tali situazioni evidenzia che non
tutti gli inadempimenti sono sempre addebitabili ai soli clienti degli
istituti bancari.
La legge anti-usura n.
108 del 7/03/96, innovando profondamente la fattispecie
del reato di usura, ha eliminato nell’art. 644,
I° co., cod. pen. ogni riferimento allo stato di bisogno della
vittima e al relativo approfittamento da parte dell’autore
della condotta criminosa ed ha sostituito tali parametri soggettivi con
quello oggettivo costituito dal superamento del limite oltre il quale,
per presunzione assoluta, gli interessi sono considerati usurari (c.d.
tasso soglia ), essendo stato mantenuto il riferimento allo stato di
bisogno del soggetto passivo (non anche quello al relativo
approfittamento da parte del reo) nella sola fattispecie di
cui al successivo terzo comma, secondo la quale gli
interessi, anche se inferiori al detto limite, rivestono la medesima
rilevanza costitutiva del reato se siano “comunque
sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra
utilità”.
Con riferimento alla individuazione del c.d.tasso soglia, lo stesso
art. 644, III° co., cod. pen., dispone: “La legge
stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari” e l’art. 2, IV co., L. 108/96 al riguardo
prevede: “Il limite previsto dal terzo comma
dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio
risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale ai sensi del comma 1” il quale a sua volta prevede
che a tanto provveda trimestralmente il MEF, sentiti la Banca
d’Italia e l’Ufficio Italiano dei Cambi, mediante
rilevazione del TEGM - praticato per categorie omogenee di operazioni
dagli intermediari bancari e finanziari autorizzati e
“comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla
erogazione del credito” (art. 644, IV° co., cod.
pen.) - cui si applica la previsione incrementativa (1/4 e 4 punti
percentuali) di cui al successivo quarto comma del citato art. 2, come
modificato dall’art. 8, V° co., lett. d), del D.L.
13/05/11 n. 70.
Nella disciplina
anti-usura le norme, in verità, sono sempre
state chiare; tuttavia la Giurisprudenza, anche a causa di
erronee indicazioni della Banca d’Italia Spa ha
subito, nel tempo, non pochi mutamenti. L’art. 644 c.p. e la legge 108 del 1996
sembrano esaustivi, ai fini della determinazione del tasso di interesse
usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle
remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione
di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del
credito. L’art. 1815
cod. civ. dispone che se in un mutuo sono convenuti interessi usurari,
la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Il fenomeno dell’anatocismo
rappresenta una pratica illegittima posta in essere in danno dei
clienti volta a calcolare gli interessi in regime di capitalizzazione
composta, ovvero il pagamento degli interessi su interessi di periodi
precedenti, anziché in regime di capitalizzazione semplice.
Si riscontra ancora oggi sulle aperture di credito
(comunemente chiamata "affidamento"),
in particolare su quelle stipulate diversi anni fa e mai
ricontrattualizzati
Appare chiaro che in conseguenza ed a causa dell'anatocismo, il cliente
della banca si trova a pagare non solo gli interessi pattuiti per il
rimborso del capitale, ma anche gli ulteriori interessi calcolati sugli
interessi già scaduti, con una crescita esponenziale del
debito.
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