Tutela del consumatore

Negli ultimi anni, oltre alla tutela ordinaria, si è sviluppata la disciplina posta a tutela dei consumatori. Un’occasione irrinunciabile per tutelare i propri interessi a in modo tempestivo ed efficace, anche al fine di prevenire ed evitare contenziosi più impegnativi.

DIRITTI
Garanzie del rivenditore e del produttore
Reclami contro le fatturazioni (gas, elettricità, telefono );
Telefonia ( Attività non richiesti, recapiti scomparsi dagli elenchi telefonici );
Contestazione di un estratto conto bancario
Il gratuito patrocinio (accesso gratuito alla giustizia)
Contestazione di un Attivitào non richiesto
Class action di consumatori
Conservazione delle bollette e dei documenti
Danno da vacanza rovinata
Diritti per prodotto difettoso

CONTRATTI DEL CONSUMATORE
Contratti di fornitura di energia elettrica
Contratti di credito al consumo (contratti revolving)
Acquisto viaggio last minute
Acquisto prodotti alimentari (etichettatura, denominazioni protette, di origine)
Prestiti con cessione del quinto dello stipendio/pensione
Vendita a distanza
Acquisto biglietto aereo-ferroviario on line
Acquisto di pacchetto turistico
Contratti di bancomat e carta di credito
Vendita on line (commercio elettronico)
Televendite
Vendita piramidale (catena di S. Antonio)
Vendita diretta al domicilio
Vendita per corrispondenza

Circolazione stradale

Autovelox e ZTL

Rilevamento della velocità
Il Codice della strada prevede espressamente che per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature omologate. Queste apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici e devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente.
Tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Inoltre, per essere utilizzate devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale e gli altri abilitati e devono essere nella disponibilità degli stessi.
Per quanto riguarda le autostrade, il controllo dell’osservanza del limite di velocità, può essere anche effettuato attraverso le annotazioni che vengono stampate sui biglietti autostradali all’atto dell’emissione e dell’esazione del pedaggio; infatti, analizzando il tempo di percorrenza che risulta da queste annotazioni e raffrontandole con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari, è possibile ottenere la velocità media dei veicoli.

Limiti di velocità
Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare:

    130 km/h per le autostrade;
    110 km/h per le strade extraurbane principali;
    90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali;
    50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali.
     

Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, il limite di velocità può essere elevato fino a 150 km/h, sempreché lo consentano l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio.
Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, diversi limiti di velocità minimi e massimi.
La legge prevede una percentuale di tolleranza stabilendo che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato deve essere applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. In termini pratici questo significa, ad esempio, che per essere sanzionati per superamento dei limiti di velocità in autostrada, il veicolo deve viaggiare ad una velocità effettiva di 136 km/h, cioè il limite di 130 km/h elevato del 5%. Nel caso di limite di velocità per i centri abitati, essendo questo pari a 50 km/h, la tolleranza del 5% porterebbe ad un limite di velocità effettivo di 52,5 km/h ma, essendo previsto il minimo di 5 km/h, per essere sanzionati bisogna superare i 55 km/h.

Conseguenze del superamento
Se vengono superati i limiti di velocità, si è soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (multa), il cui importo varia a seconda dell’entità del superamento stesso:

oltre 10 km/h - da euro 41 ad euro 168;
oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h - da euro 168 ad euro 674;
oltre 40 km/h e non oltre 60 km/h - da euro 527 ad euro 2.108;
oltre 60 km/h - da euro 821 ad euro 3.287.
 

Alle sanzioni pecuniarie sono associate sanzioni accessorie quali la sospensione della patente. In particolare, il Codice della strada prevede la sospensione della patente di guida per chi supera il limite di velocità tra i 40 e i 60 km/h:

    da 1 a 3 mesi;
    se neopatentati la sospensione va dai 3 ai 6 mesi;
    se recidivi (ossia se si sono già violati i limiti di velocità) la sospensione va dagli 8 ai 18 mesi.
     

Per chi supera il limite di velocità oltre i 60 km/h è invece prevista:

    la sospensione per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi;
    la revoca della patente in caso di recidiva.

 Limiti di velocità e punti sulla patente
Uno dei problemi legati al controllo elettronico della velocità è quello della corretta applicazione della norma che associa, a determinate violazioni, la riduzione dei punti della patente.
Il superamento dei limiti di velocità rientra tra le suddette violazioni; infatti è prevista:

    la perdita di 3 punti per il superamento dei limiti tra i 10 e i 40 km/h;
    la perdita di 6 punti per il superamento dei limiti tra i 40 e i 60 km/h;
    la perdita di 10 punti per il superamento dei limiti di oltre 60 km/h.

Se l’accertamento della violazione, però, è effettuato da dispositivi elettronici e non è prevista la contestazione immediata della sanzione, come è possibile sapere chi effettivamente era il conducente al momento del superamento del limite? Infatti è il conducente che dovrà subire la decurtazione dei punti della patente; non sarebbe corretto applicare questa sanzione ai danni del proprietario che, seppur tenuto al pagamento della multa, non si trovava alla guida del veicolo in quel momento.
A risolvere la questione ci pensa la legge, stabilendo che nel caso di mancata identificazione del conducente, spetta al proprietario del veicolo fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Questa comunicazione va fatta all’organo di polizia che ha erogato la sanzione entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione. La stessa regola vale anche nei casi in cui il proprietario del veicolo risulti una persona giuridica (ad esempio una società commerciale): a fornire le suddette informazioni sarà il suo legale rappresentante.
Se il proprietario non comunica i dati del conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 284 ad euro 1.133.

Dispositivi elettronici e contestazioni
La cronaca recente parla di dispositivi elettronici sequestrati e della conseguente archiviazione dei verbali di contestazione. A tal proposito è importante sottolineare che le inchieste che possono invalidare una sanzione rilevata tramite dispositivo elettronico sono quelle che riguardano la modalità di rilevamento, l’idoneità dell’apparecchiatura e la sua taratura. Generalmente le tipologie penali di riferimento sono l’abuso di ufficio, reati di falso e la truffa.
Il cittadino che avesse dubbi sulla legittimità di un verbale notificato, deve recarsi presso il comando di polizia che ha emesso la multa, e informarsi sull’esistenza di eventuali procedimenti di archiviazioni (vedi la scheda sui Ricorsi contro le multe) che riguardino i relativi verbali. In caso affermativo, il cittadino deve richiedere una copia della richiesta di archiviazione e conservarla con il verbale per almeno cinque anni.
Il procedimento di archiviazione è attivato a fronte di gravi vizi del verbale; negli altri casi l’organo di polizia che ha compiuto l’accertamento deve attendere la decisione della magistratura.

Altri dispositivi elettronici diffusi
Oltre ai dispositivi elettronici per la misurazione della velocità, esistono dispositivi che hanno altre funzioni. Tra i più diffusi si segnalano:

    il PhotoRed, costituito da sensori collocati sull’asfalto e da un impianto fotografico che accerta il superamento della linea di arresto con semaforo rosso;
    il Sorpassometro, collocato di solito in posizione elevata rispetto alla strada, che verifica se viene effettuata una manovra di sorpasso in violazione delle regole previste dal codice della strada;
    il Traffiphot III SR, un apparecchio fotografico installato in prossimità degli incroci per rilevare il passaggio di un veicolo con il semaforo rosso;
    le Telecamere ZTL, capaci di riconoscere e fotografare le targhe dei veicoli in transito nelle porte di accesso alle zone a traffico limitato.

Cosa sono le Zone a Traffico Limitato (ZTL)
Le Zone a Traffico Limitato (ZTL) sono zone ben individuate nei centri urbani, di solito corrispondenti con il centro storico, all’interno delle quali la circolazione dei veicoli è limitata.
La limitazione della circolazione, generalmente:

    vale solo per determinate fasce orarie;
    non si applica ai mezzi pubblici;
    non si applica ai mezzi di emergenza;
    non si applica ai veicoli dei residenti nell’area sottoposta a limitazione;
    non si applica ai veicoli autorizzati al transito.

La ZTL è istituita dal Comune ed ha la finalità principale di garantire la sicurezza del centro storico negli orari di maggiore affluenza di pedoni o di maggiore traffico e di mantenere bassi i livelli di inquinamento. Tra gli scopi, sicuramente, rientra anche l’aumento delle entrate dovute al pagamento dei pedaggi, al pagamento dei permessi ZTL e al pagamento delle multe emanate a quanti violano le regole di circolazione si volta in volta previste.
Contro i provvedimenti comunali che istituiscono e regolamentano le ZTL, il cittadino può fare ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento stesso, provando la sussistenza del rischio di un danno e la lesione di un proprio interesse. In caso di accoglimento della richiesta, il provvedimento comunale impugnato viene sospeso fino alla definizione del ricorso.
Il singolo cittadino può, inoltre, proporre un particolare rimedio contro il posizionamento della segnaletica stradale funzionale alla ZTL, qualora da questa danneggiato, presentando richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel termine di 60 giorni.
Molti comuni, oltre a richiedere specifici permessi per poter transitare all’interno della ZTL, richiedono anche particolari caratteristiche dei veicoli, ammettendo esclusivamente quelli meno inquinanti.
I comuni sono tenuti a delimitare con precisione le aree ZTL adottando idonea segnaletica e pubblicizzandole adeguatamente. In alcuni casi le ZTL sono delimitate da appositi varchi per il riconoscimento dei mezzi autorizzati all’ingresso. Questi varchi possono essere costituiti da sbarre apribili con appositi pass o con permessi elettronici oppure da telecamere poste all’accesso capaci di riconoscere e fotografare le targhe dei veicoli in transito. In quest’ultimo caso le telecamere poste ad ogni ingresso registrano le targhe di ogni singolo veicolo entrante e queste vengono confrontate con le targhe dei veicoli autorizzati al transito. I trasgressori saranno così identificati ed la polizia municipale del comune potrà notificare la relativa sanzione.
Si precisa che per le sanzioni relative ai passaggi non autorizzati in area ZTL non vale quanto previsto per le cosiddette multe cumulative.
Per conoscere la precisa delimitazione dell’area, gli orari e i veicoli autorizzati, è possibile fare riferimento alla pagina web del Comune.

La patente (revoca, ritiro e sospensione)


Nei casi previsti dal Codice della Strada (CDS), la patente di guida può essere revocata, ritirata o sospesa. Nella maggior parte dei casi si tratta di sanzioni accessorie in aggiunta alle sanzioni amministrative (pagamento si somme di denaro). Quando invece sorgano dubbi sulla mancanza o sulla perdita dei requisiti fisici, psichici e tecnici necessari alla guida, la patente può essere sottoposta a revisione.
> La revoca della patente per perdita dei requisiti
> La revoca della patente per motivi di condotta
> La sospensione della patente
> Sospensione della patente per il superamento del limite di velocità
>Sospensione della patente per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale
>Sospensione della patente per guida sotto l’influenza di alcool o droghe
>Il ritiro della patente
>La revisione della patente

La revoca della patente per perdita dei requisiti
Se la persona perde i requisiti fisici, psichici e tecnici necessari alla guida di un veicolo (vedi la scheda sulla Patente - regole e punti), la sua patente viene revocata con un provvedimento emanato dal competente ufficio della Motorizzazione.
La revoca della patente è prevista nei seguenti casi:
•    quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
•    quando il titolare, sottoposto alla revisione della patente, risulti non più idoneo;
•    quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
Se la revoca è stata determinata dalla scomparsa dei requisiti psicofisici, nel momento in cui il titolare riacquista tali requisiti (ad esempio guarisce da una lunga malattia) può subito chiedere una nuova patente che riporterà la data di abilitazione di quella precedente. Il titolare non è considerato neopatentato e non valgono i criteri di propedeuticità previsti dal codice (vuol dire che se la persona era titolare di una patente di tipo C o D, può riaverla direttamente senza prima chiedere la patente B).
Il provvedimento di revoca della patente disposto a causa della perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti è un atto definitivo. Negli altri casi, invece, è ammesso il ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro valuterà il ricorso della persona e comunicherà la sua decisione all’interessato e ai competenti uffici della Motorizzazione. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all’interessato. 

La revoca della patente per motivi di condotta
In caso di violazioni particolarmente gravi del Codice della Strada, è prevista la revoca della patente. La patente viene quindi revocata per motivi di condotta, come sanzione accessoria rispetto alla sanzione amministrativa conseguente alla violazione, e non per perdita dei requisiti necessari alla guida.
È prevista la revoca della patente, ad esempio, se il titolare:
•    circoli durante il periodo di sospensione della patente;
•    percorra contromano autostrade o strade extraurbane;
•    guidi in stato di ebbrezza da alcool o sostanze stupefacenti un autobus, un autocarro o altro veicolo superiore come massa complessiva alle 3,5 t o un complesso di veicoli (qualsiasi veicolo trainante un rimorchio, una barca o simili è considerato complesso di veicoli);
•    recidività (ossia la ricaduta nella stessa infrazione) nel superamento di oltre 60 km/h dei limiti di velocità;
•    recidività per la guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico di 1,5 g/l o superiore) o di sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
 
In questi casi, il soggetto che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la revoca della patente, ne deve dare comunicazione al Prefetto del luogo della commessa violazione entro i cinque giorni successivi. Il provvedimento di revoca (una ordinanza) sarà emanata dal Prefetto.
Il titolare della patente revocata, potrà ottenerne un’altra, ma solo trascorsi due o tre anni (dipende dal tipo di violazione). Se poi il titolare aveva una patente C o D, per riaverla deve prima riottenere la patente B. Inoltre sarà considerato neopatentato a tutti gli effetti, dunque dovrà rispettare i limiti di velocità e di potenza e in caso di infrazioni gli verrà decurtato il doppio dei punti rispetto agli altri conducenti.
Infine si ricorda che la revoca della patente per motivi di condotta ad una persona che fa il conducente di professione (es. camionisti, autisti di autobus ecc.) costituisce anche giusta causa di licenziamento.  

La sospensione della patente
Diverse violazioni del Codice della Strada prevedono la sospensione della patente, per un periodo che va da un minimo ad un massimo stabiliti dalla legge per ciascuna violazione. Si tratta di una sanzione accessoria in aggiunta alle sanzioni amministrative (pagamento di una somma di denaro).
La durata della sospensione della patente, tra il minimo ed il massimo di legge, dipende da diverse circostanze, come, ad esempio, la gravità dell’illecito, la recidiva, l’aver provocato un incidente stradale, ecc.
La patente di guida è sospesa dal Prefetto del luogo di residenza del titolare; il provvedimento di sospensione è comunicato anche alla Motorizzazione. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal Prefetto, generalmente per il tramite della polizia locale del luogo di residenza.
La patente può essere sospesa direttamente dalla Motorizzazione qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione della patente, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici necessari alla guida (vedi la scheda sulla Patente - regole e punti). In tal caso la patente è sospesa fintanto che l’interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.
Entro 30 giorni dalla notifica, ( il diverso termine di 60 giorni per il solo pagamento della sanzione ) contro il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo in cui la violazione è stata commessa.
Sono numerosissime le violazioni del Codice della Strada alle quali può essere associata la sospensione della patente. Nei paragrafi che seguono si riportano i casi di maggior interesse e frequenza.

Sospensione della patente per il superamento del limite di velocità
Una delle cause principali che portano alla sospensione della patente di guida è il superamento del limite di velocità, un’infrazione molto diffusa anche a seguito del proliferare degli strumenti elettronici per il controllo della velocità.
Il codice della strada prevede la sospensione della patente di guida per chi supera il limite di velocità tra i 40 e i 60 km/h:
•    da 1 a 3 mesi;
•    se neopatentati la sospensione va dai 3 ai 6 mesi;
•    se recidivi la sospensione va dagli 8 ai 18 mesi.
 
Per chi supera il limite di velocità oltre i 60 km/h è, invece, prevista:
•    la sospensione per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi;
•    la revoca della patente in caso di recidiva.
 
Sospensione della patente per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale
La patente di guida è sottoposta a sospensione quando, da una violazione delle norme del Codice della Strada, a seguito di incidente stradale, derivino lesioni alle persone.
Il Prefetto del luogo della commessa violazione, sentito il parere del competente Ufficio del Ministero dei Trasporti, in presenza di elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida, fino al massimo di un anno.
Contro il provvedimento di sospensione della patente è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti, entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento.

Sospensione della patente per guida sotto l’influenza di alcool o droghe
Il codice della strada prevede la sospensione della patente nei casi di guida sotto l’influenza di alcool o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.
Per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e inferiore a 0,8 g/l è prevista la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Con valori superiori a 0,8 e inferiori a 1,5 g/l è prevista la sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno. Con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è prevista la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni e revoca della patente in caso di recidiva nel corso di un biennio.
Nel caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, invece, è prevista una sospensione della patente da 1 a 2 anni e revoca della patente in caso di recidiva nel corso di un biennio.
Si ricorda che è prevista la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni nel caso il conducente si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dello stato di ebbrezza o dell’assunzione di sostanze stupefacenti. 

Il ritiro della patente
La patente viene ritirata a chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta. In questo caso la patente scaduta viene inviata, dall’organo di polizia che ha constatato la violazione, alla Prefettura del luogo della commessa violazione. Per ottenere la restituzione della patente, la persona deve esibire all’Ufficio Patenti il certificato medico che conferma l’idoneità a condurre veicoli. Il titolare può di nuovo guidare con la patente che gli è stata restituita, accompagnata dal certificato medico attestante l'idoneità, in attesa che gli pervenga il previsto adesivo inviato dal Ministero dei Trasporti.
Un altro caso di ritiro della patente, riguarda le patenti stranieri. Infatti, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) non possono circolare oltre un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata.
I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente (se ammessa) che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera oppure ottenere la patente italiana sostenendo gli esami previsti e se in possesso dei requisiti necessari. 

La revisione della patente
Quando sorgano dubbi sulla mancanza o sulla perdita dei requisiti fisici, psichici e tecnici necessari alla guida (vedi la scheda sulla Patente - regole e punti), la patente può essere sottoposta a revisione. La Motorizzazione o il Prefetto possono, in questi casi, disporre che il titolare della patente di guida sia sottoposto a visita medica presso la commissione medica locale o ad esame di idoneità. L’esito della visita medica o dell’esame sono comunicati ai competenti uffici della Motorizzazione per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.
È sempre disposta la revisione della patente di guida quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale a causa di una sua violazione al Codice della Strada per le quali è prevista la sanzione della sospensione della patente e se ha determinato lesioni gravi alle persone.  
Se il titolare della patente di guida non si sottopone nei termini stabiliti agli accertamenti medici sopra descritti, è disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole.
Inoltre, dal momento che i provvedimenti di revoca, ritiro e sospensione non si applicano ai minori, per questi si procede con lo strumento della revisione della patente.
 

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