Tutela del consumatore
Negli ultimi anni, oltre alla tutela ordinaria, si è
sviluppata la disciplina posta a tutela
dei consumatori. Un’occasione irrinunciabile per
tutelare i propri interessi a in modo tempestivo ed efficace, anche al
fine di prevenire ed evitare contenziosi più impegnativi.
DIRITTI
Garanzie del rivenditore e del produttore
Reclami contro le fatturazioni (gas, elettricità, telefono );
Telefonia ( Attività non richiesti, recapiti scomparsi dagli elenchi
telefonici );
Contestazione di un estratto conto bancario
Il gratuito patrocinio (accesso gratuito alla giustizia)
Contestazione di un Attivitào non richiesto
Class action di consumatori
Conservazione delle bollette e dei documenti
Danno da vacanza rovinata
Diritti per prodotto difettoso
CONTRATTI DEL CONSUMATORE
Contratti di fornitura di energia elettrica
Contratti di credito al consumo (contratti revolving)
Acquisto viaggio last minute
Acquisto prodotti alimentari (etichettatura, denominazioni protette, di
origine)
Prestiti con cessione del quinto dello stipendio/pensione
Vendita a distanza
Acquisto biglietto aereo-ferroviario on line
Acquisto di pacchetto turistico
Contratti di bancomat e carta di credito
Vendita on line (commercio elettronico)
Televendite
Vendita piramidale (catena di S. Antonio)
Vendita diretta al domicilio
Vendita per corrispondenza
Circolazione stradale
Autovelox e ZTL
Rilevamento della
velocità
Il Codice della strada prevede espressamente che per la determinazione
dell’osservanza dei limiti di velocità sono
considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature omologate.
Queste apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori
pubblici e devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo
fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo
chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente.
Tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento
della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben
visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi
di segnalazione luminosi. Inoltre, per essere utilizzate devono essere
gestite direttamente dagli organi di polizia stradale e gli altri
abilitati e devono essere nella disponibilità degli stessi.
Per quanto riguarda le autostrade, il controllo
dell’osservanza del limite di velocità,
può essere anche effettuato attraverso le annotazioni che
vengono stampate sui biglietti autostradali all’atto
dell’emissione e dell’esazione del pedaggio;
infatti, analizzando il tempo di percorrenza che risulta da queste
annotazioni e raffrontandole con la distanza tra i caselli di ingresso
e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali
predisposte dagli enti proprietari, è possibile ottenere la
velocità media dei veicoli.
Limiti di
velocità
Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita
umana la velocità massima non può superare:
130 km/h per le autostrade;
110 km/h per le strade extraurbane
principali;
90 km/h per le strade extraurbane
secondarie e per le strade extraurbane locali;
50 km/h per le strade nei centri
abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad
un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche
costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli
appositi segnali.
Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2,
A, B1 e B non è consentito il superamento della
velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le
strade extraurbane principali.
Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per
ogni senso di marcia, il limite di velocità può
essere elevato fino a 150 km/h, sempreché lo consentano
l’intensità del traffico, le condizioni
atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità
dell’ultimo quinquennio.
Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada
possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, diversi
limiti di velocità minimi e massimi.
La legge prevede una percentuale di tolleranza stabilendo che per gli
accertamenti della velocità, qualunque sia
l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato deve essere
applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. In termini
pratici questo significa, ad esempio, che per essere sanzionati per
superamento dei limiti di velocità in autostrada, il veicolo
deve viaggiare ad una velocità effettiva di 136 km/h,
cioè il limite di 130 km/h elevato del 5%. Nel caso di
limite di velocità per i centri abitati, essendo questo pari
a 50 km/h, la tolleranza del 5% porterebbe ad un limite di
velocità effettivo di 52,5 km/h ma, essendo previsto il
minimo di 5 km/h, per essere sanzionati bisogna superare i 55 km/h.
Conseguenze del
superamento
Se vengono superati i limiti di velocità, si è
soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
(multa), il cui importo varia a seconda
dell’entità del superamento stesso:
oltre 10 km/h - da euro 41 ad euro 168;
oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h - da euro 168 ad euro 674;
oltre 40 km/h e non oltre 60 km/h - da euro 527 ad euro 2.108;
oltre 60 km/h - da euro 821 ad euro 3.287.
Alle sanzioni pecuniarie sono associate sanzioni accessorie quali la
sospensione della patente. In particolare, il Codice della strada
prevede la sospensione della patente di guida per chi supera il limite
di velocità tra i 40 e i 60 km/h:
da 1 a 3 mesi;
se neopatentati la sospensione va dai 3
ai 6 mesi;
se recidivi (ossia se si sono
già violati i limiti di velocità) la sospensione
va dagli 8 ai 18 mesi.
Per chi supera il limite di velocità oltre i 60 km/h
è invece prevista:
la sospensione per un periodo che va dai
6 ai 12 mesi;
la revoca della patente in caso di
recidiva.
Limiti di
velocità e punti sulla patente
Uno dei problemi legati al controllo elettronico della
velocità è quello della corretta applicazione
della norma che associa, a determinate violazioni, la riduzione dei
punti della patente.
Il superamento dei limiti di velocità rientra tra le
suddette violazioni; infatti è prevista:
la perdita di 3 punti per il superamento
dei limiti tra i 10 e i 40 km/h;
la perdita di 6 punti per il superamento
dei limiti tra i 40 e i 60 km/h;
la perdita di 10 punti per il
superamento dei limiti di oltre 60 km/h.
Se l’accertamento della violazione, però,
è effettuato da dispositivi elettronici e non è
prevista la contestazione immediata della sanzione, come è
possibile sapere chi effettivamente era il conducente al momento del
superamento del limite? Infatti è il conducente che
dovrà subire la decurtazione dei punti della patente; non
sarebbe corretto applicare questa sanzione ai danni del proprietario
che, seppur tenuto al pagamento della multa, non si trovava alla guida
del veicolo in quel momento.
A risolvere la questione ci pensa la legge, stabilendo che nel caso di
mancata identificazione del conducente, spetta al proprietario del
veicolo fornire i dati personali e della patente del conducente al
momento della commessa violazione. Questa comunicazione va fatta
all’organo di polizia che ha erogato la sanzione entro
sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione. La
stessa regola vale anche nei casi in cui il proprietario del veicolo
risulti una persona giuridica (ad esempio una società
commerciale): a fornire le suddette informazioni sarà il suo
legale rappresentante.
Se il proprietario non comunica i dati del conducente è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 284 ad euro 1.133.
Dispositivi
elettronici e contestazioni
La cronaca recente parla di dispositivi elettronici sequestrati e della
conseguente archiviazione dei verbali di contestazione. A tal proposito
è importante sottolineare che le inchieste che possono
invalidare una sanzione rilevata tramite dispositivo elettronico sono
quelle che riguardano la modalità di rilevamento,
l’idoneità dell’apparecchiatura e la sua
taratura. Generalmente le tipologie penali di riferimento sono
l’abuso di ufficio, reati di falso e la truffa.
Il cittadino che avesse dubbi sulla legittimità di un
verbale notificato, deve recarsi presso il comando di polizia che ha
emesso la multa, e informarsi sull’esistenza di eventuali
procedimenti di archiviazioni (vedi la scheda sui Ricorsi contro le
multe) che riguardino i relativi verbali. In caso affermativo, il
cittadino deve richiedere una copia della richiesta di archiviazione e
conservarla con il verbale per almeno cinque anni.
Il procedimento di archiviazione è attivato a fronte di
gravi vizi del verbale; negli altri casi l’organo di polizia
che ha compiuto l’accertamento deve attendere la decisione
della magistratura.
Altri
dispositivi elettronici diffusi
Oltre ai dispositivi elettronici per la misurazione della
velocità, esistono dispositivi che hanno altre funzioni. Tra
i più diffusi si segnalano:
il PhotoRed, costituito da sensori
collocati sull’asfalto e da un impianto fotografico che
accerta il superamento della linea di arresto con semaforo rosso;
il Sorpassometro, collocato di solito in
posizione elevata rispetto alla strada, che verifica se viene
effettuata una manovra di sorpasso in violazione delle regole previste
dal codice della strada;
il Traffiphot III SR, un apparecchio
fotografico installato in prossimità degli incroci per
rilevare il passaggio di un veicolo con il semaforo rosso;
le Telecamere ZTL, capaci di riconoscere
e fotografare le targhe dei veicoli in transito nelle porte di accesso
alle zone a traffico limitato.
Cosa sono le
Zone a Traffico Limitato (ZTL)
Le Zone a Traffico Limitato (ZTL) sono zone ben individuate nei centri
urbani, di solito corrispondenti con il centro storico,
all’interno delle quali la circolazione dei veicoli
è limitata.
La limitazione della circolazione, generalmente:
vale solo per determinate fasce orarie;
non si applica ai mezzi pubblici;
non si applica ai mezzi di emergenza;
non si applica ai veicoli dei residenti
nell’area sottoposta a limitazione;
non si applica ai veicoli autorizzati al
transito.
La ZTL è istituita dal Comune ed ha la finalità
principale di garantire la sicurezza del centro storico negli orari di
maggiore affluenza di pedoni o di maggiore traffico e di mantenere
bassi i livelli di inquinamento. Tra gli scopi, sicuramente, rientra
anche l’aumento delle entrate dovute al pagamento dei
pedaggi, al pagamento dei permessi ZTL e al pagamento delle multe
emanate a quanti violano le regole di circolazione si volta in volta
previste.
Contro i provvedimenti comunali che istituiscono e regolamentano le
ZTL, il cittadino può fare ricorso al TAR nel termine di 60
giorni dall’adozione del provvedimento stesso, provando la
sussistenza del rischio di un danno e la lesione di un proprio
interesse. In caso di accoglimento della richiesta, il provvedimento
comunale impugnato viene sospeso fino alla definizione del ricorso.
Il singolo cittadino può, inoltre, proporre un particolare
rimedio contro il posizionamento della segnaletica stradale funzionale
alla ZTL, qualora da questa danneggiato, presentando richiesta al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel termine di 60
giorni.
Molti comuni, oltre a richiedere specifici permessi per poter
transitare all’interno della ZTL, richiedono anche
particolari caratteristiche dei veicoli, ammettendo esclusivamente
quelli meno inquinanti.
I comuni sono tenuti a delimitare con precisione le aree ZTL adottando
idonea segnaletica e pubblicizzandole adeguatamente. In alcuni casi le
ZTL sono delimitate da appositi varchi per il riconoscimento dei mezzi
autorizzati all’ingresso. Questi varchi possono essere
costituiti da sbarre apribili con appositi pass o con permessi
elettronici oppure da telecamere poste all’accesso capaci di
riconoscere e fotografare le targhe dei veicoli in transito. In
quest’ultimo caso le telecamere poste ad ogni ingresso
registrano le targhe di ogni singolo veicolo entrante e queste vengono
confrontate con le targhe dei veicoli autorizzati al transito. I
trasgressori saranno così identificati ed la polizia
municipale del comune potrà notificare la relativa sanzione.
Si precisa che per le sanzioni relative ai passaggi non autorizzati in
area ZTL non vale quanto previsto per le cosiddette multe cumulative.
Per conoscere la precisa delimitazione dell’area, gli orari e
i veicoli autorizzati, è possibile fare riferimento alla
pagina web del Comune.
La patente (revoca, ritiro e sospensione)
Nei casi previsti dal Codice della Strada (CDS), la patente di guida
può essere revocata, ritirata o sospesa. Nella maggior parte
dei casi si tratta di sanzioni accessorie in aggiunta alle sanzioni
amministrative (pagamento si somme di denaro). Quando invece sorgano
dubbi sulla mancanza o sulla perdita dei requisiti fisici, psichici e
tecnici necessari alla guida, la patente può essere
sottoposta a revisione.
> La revoca della patente per perdita dei requisiti
> La revoca della patente per motivi di condotta
> La sospensione della patente
> Sospensione della patente per il superamento del limite di
velocità
>Sospensione della patente per lesioni personali colpose a
seguito di incidente stradale
>Sospensione della patente per guida sotto l’influenza
di alcool o droghe
>Il ritiro della patente
>La revisione della patente
La revoca della
patente per perdita dei requisiti
Se la persona perde i requisiti fisici, psichici e tecnici necessari
alla guida di un veicolo (vedi la scheda sulla Patente - regole e
punti), la sua patente viene revocata con un provvedimento emanato dal
competente ufficio della Motorizzazione.
La revoca della patente è prevista nei seguenti casi:
• quando il titolare non sia in
possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici
prescritti;
• quando il titolare, sottoposto
alla revisione della patente, risulti non più idoneo;
• quando il titolare abbia
ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da
uno Stato estero.
Se la revoca è stata determinata dalla scomparsa dei
requisiti psicofisici, nel momento in cui il titolare riacquista tali
requisiti (ad esempio guarisce da una lunga malattia) può
subito chiedere una nuova patente che riporterà la data di
abilitazione di quella precedente. Il titolare non è
considerato neopatentato e non valgono i criteri di
propedeuticità previsti dal codice (vuol dire che se la
persona era titolare di una patente di tipo C o D, può
riaverla direttamente senza prima chiedere la patente B).
Il provvedimento di revoca della patente disposto a causa della
perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici
prescritti è un atto definitivo. Negli altri casi, invece,
è ammesso il ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Il Ministro valuterà il ricorso della persona e
comunicherà la sua decisione all’interessato e ai
competenti uffici della Motorizzazione. Se il ricorso è
accolto, la patente è restituita
all’interessato.
La revoca della patente
per motivi di condotta
In caso di violazioni particolarmente gravi del Codice della Strada,
è prevista la revoca della patente. La patente viene quindi
revocata per motivi di condotta, come sanzione accessoria rispetto alla
sanzione amministrativa conseguente alla violazione, e non per perdita
dei requisiti necessari alla guida.
È prevista la revoca della patente, ad esempio, se il
titolare:
• circoli durante il periodo di
sospensione della patente;
• percorra contromano autostrade
o strade extraurbane;
• guidi in stato di ebbrezza da
alcool o sostanze stupefacenti un autobus, un autocarro o altro veicolo
superiore come massa complessiva alle 3,5 t o un complesso di veicoli
(qualsiasi veicolo trainante un rimorchio, una barca o simili
è considerato complesso di veicoli);
• recidività (ossia
la ricaduta nella stessa infrazione) nel superamento di oltre 60 km/h
dei limiti di velocità;
• recidività per la
guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico di 1,5 g/l o superiore) o
di sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
In questi casi, il soggetto che accerta l’esistenza di una
delle condizioni per le quali la legge prevede la revoca della patente,
ne deve dare comunicazione al Prefetto del luogo della commessa
violazione entro i cinque giorni successivi. Il provvedimento di revoca
(una ordinanza) sarà emanata dal Prefetto.
Il titolare della patente revocata, potrà ottenerne
un’altra, ma solo trascorsi due o tre anni (dipende dal tipo
di violazione). Se poi il titolare aveva una patente C o D, per
riaverla deve prima riottenere la patente B. Inoltre sarà
considerato neopatentato a tutti gli effetti, dunque dovrà
rispettare i limiti di velocità e di potenza e in caso di
infrazioni gli verrà decurtato il doppio dei punti rispetto
agli altri conducenti.
Infine si ricorda che la revoca della patente per motivi di condotta ad
una persona che fa il conducente di professione (es. camionisti,
autisti di autobus ecc.) costituisce anche giusta causa di
licenziamento.
La sospensione della
patente
Diverse violazioni del Codice della Strada prevedono la sospensione
della patente, per un periodo che va da un minimo ad un massimo
stabiliti dalla legge per ciascuna violazione. Si tratta di una
sanzione accessoria in aggiunta alle sanzioni amministrative (pagamento
di una somma di denaro).
La durata della sospensione della patente, tra il minimo ed il massimo
di legge, dipende da diverse circostanze, come, ad esempio, la
gravità dell’illecito, la recidiva,
l’aver provocato un incidente stradale, ecc.
La patente di guida è sospesa dal Prefetto del luogo di
residenza del titolare; il provvedimento di sospensione è
comunicato anche alla Motorizzazione. Al termine del periodo di
sospensione fissato, la patente viene restituita dal Prefetto,
generalmente per il tramite della polizia locale del luogo di residenza.
La patente può essere sospesa direttamente dalla
Motorizzazione qualora, in sede di accertamento sanitario per la
conferma di validità o per la revisione della patente,
risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici necessari
alla guida (vedi la scheda sulla Patente - regole e punti). In tal caso
la patente è sospesa fintanto che l’interessato
non produca la certificazione della commissione medica locale
attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.
Entro 30 giorni dalla notifica, ( il diverso termine di 60 giorni per
il solo pagamento della sanzione ) contro il provvedimento di
sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al
Giudice di Pace del luogo in cui la violazione è stata
commessa.
Sono numerosissime le violazioni del Codice della Strada alle quali
può essere associata la sospensione della patente. Nei
paragrafi che seguono si riportano i casi di maggior interesse e
frequenza.
Sospensione della
patente per il superamento del limite di velocità
Una delle cause principali che portano alla sospensione della patente
di guida è il superamento del limite di velocità,
un’infrazione molto diffusa anche a seguito del proliferare
degli strumenti elettronici per il controllo della velocità.
Il codice della strada prevede la sospensione della patente di guida
per chi supera il limite di velocità tra i 40 e i 60 km/h:
• da 1 a 3 mesi;
• se neopatentati la sospensione
va dai 3 ai 6 mesi;
• se recidivi la sospensione va
dagli 8 ai 18 mesi.
Per chi supera il limite di velocità oltre i 60 km/h
è, invece, prevista:
• la sospensione per un periodo
che va dai 6 ai 12 mesi;
• la revoca della patente in
caso di recidiva.
Sospensione
della patente per lesioni personali colpose a seguito di incidente
stradale
La patente di guida è sottoposta a sospensione quando, da
una violazione delle norme del Codice della Strada, a seguito di
incidente stradale, derivino lesioni alle persone.
Il Prefetto del luogo della commessa violazione, sentito il parere del
competente Ufficio del Ministero dei Trasporti, in presenza di elementi
di evidente responsabilità, dispone la sospensione
provvisoria del documento di guida, fino al massimo di un anno.
Contro il provvedimento di sospensione della patente è
ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti, entro 20 giorni dalla
notifica del provvedimento.
Sospensione della
patente per guida sotto l’influenza di alcool o droghe
Il codice della strada prevede la sospensione della patente nei casi di
guida sotto l’influenza di alcool o in stato di alterazione
psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.
Per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5
e inferiore a 0,8 g/l è prevista la sospensione della
patente da 3 a 6 mesi. Con valori superiori a 0,8 e inferiori a 1,5 g/l
è prevista la sospensione della patente di guida da 6 mesi a
1 anno. Con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è prevista
la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni e revoca della
patente in caso di recidiva nel corso di un biennio.
Nel caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope, invece, è prevista una sospensione della patente
da 1 a 2 anni e revoca della patente in caso di recidiva nel corso di
un biennio.
Si ricorda che è prevista la sospensione della patente da 6
mesi a 2 anni nel caso il conducente si rifiuti di sottoporsi agli
accertamenti per la verifica dello stato di ebbrezza o
dell’assunzione di sostanze stupefacenti.
Il ritiro della patente
La patente viene ritirata a chiunque guidi con patente la cui
validità sia scaduta. In questo caso la patente scaduta
viene inviata, dall’organo di polizia che ha constatato la
violazione, alla Prefettura del luogo della commessa violazione. Per
ottenere la restituzione della patente, la persona deve esibire
all’Ufficio Patenti il certificato medico che conferma
l’idoneità a condurre veicoli. Il titolare
può di nuovo guidare con la patente che gli è
stata restituita, accompagnata dal certificato medico attestante
l'idoneità, in attesa che gli pervenga il previsto adesivo
inviato dal Ministero dei Trasporti.
Un altro caso di ritiro della patente, riguarda le patenti stranieri.
Infatti, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero
(extracomunitario) non possono circolare oltre un anno
dall’acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la
patente di guida extracomunitaria viene ritirata.
I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente (se
ammessa) che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana
corrispondente a quella estera oppure ottenere la patente italiana
sostenendo gli esami previsti e se in possesso dei requisiti
necessari.
La revisione della
patente
Quando sorgano dubbi sulla mancanza o sulla perdita dei requisiti
fisici, psichici e tecnici necessari alla guida (vedi la scheda sulla
Patente - regole e punti), la patente può essere sottoposta
a revisione. La Motorizzazione o il Prefetto possono, in questi casi,
disporre che il titolare della patente di guida sia sottoposto a visita
medica presso la commissione medica locale o ad esame di
idoneità. L’esito della visita medica o
dell’esame sono comunicati ai competenti uffici della
Motorizzazione per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca
della patente.
È sempre disposta la revisione della patente di guida quando
il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale a causa di
una sua violazione al Codice della Strada per le quali è
prevista la sanzione della sospensione della patente e se ha
determinato lesioni gravi alle persone.
Se il titolare della patente di guida non si sottopone nei termini
stabiliti agli accertamenti medici sopra descritti, è
disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento
degli accertamenti stessi con esito favorevole.
Inoltre, dal momento che i provvedimenti di revoca, ritiro e
sospensione non si applicano ai minori, per questi si procede con lo
strumento della revisione della patente.
Per maggiori informazioni non esiti a contattarci.