Infortunistica e risarcimento danni
Subire un incidente stradale
può essere un’esperienza davvero traumatica.
Per prima cosa è necessario prestare soccorso agli
eventuali infortunati; tale obbligo, salvo quanto previsto
dall'articolo 593 del codice
penale, ricade sui soggetti che a qualsiasi titolo abbiano
avuto un comportamento ricollegabile all'incidente. L'obbligo ha la sua
origine nella punibilità
penale della mancata prestazione di soccorso (poiché, in
questo caso, si configura il reato di omissione di soccorso:
articolo 189/6°-7° del Codice della Strada).
Nel caso vi siano soggetti con
lesioni personali, prima di intervenire è
opportuno chiamare il Attivitào di assistenza sanitaria telefonica (118) e seguire le
loro istruzioni.
Il nostro codice della strada prevede anche l’obbligo di
rimuovere il prima possibile qualsiasi potenziale fonte di pericolo per
la circolazione
degli altri veicoli
ed esporre gli appositi segnali ("triangolo"). Prima di provvedere allo
spostamento dei veicoli
sarebbe quanto mai opportuno procedere con delle foto attestanti lo
stato dei luoghi, al fine di evitare future contestazioni sulla
dinamica dell’impatto.
Lo studio si occupa della gestione stragiudiziale delle pratiche di infortunistica stradale.
Potrai conferirci l’incarico per intraprendere la richiesta di risarcimento danni
senza esborsi ed anticipazioni per fondi spese, ed ove ritenuto,
avvalerti della professionalità dei nostri consulenti
tecnici e di medico legali per la redazione di una perizia a costi
contenuti.
Al fine di rappresentare al meglio i tuoi interessi, tramite una consulenza gratuita
verranno valutate le opportune iniziative giudiziarie nei confronti
della compagnia assicurativa, nei casi in cui quest’ultima
abbia negato o erogato un importo inferiore rispetto ai danni
effettivamente patiti.
Glossario dei termini
• carta verde:
è il certificato internazionale di assicurazione che
consente ad un veicolo di entrare e circolare in un Paese estero
essendo in regola con l'obbligo dell'assicurazione RCA obbligatoria nel
Paese visitato.
• danno non patrimoniale:
è il danno alla salute fisica e psicologica.
• danno patrimoniale:
è il danno che consiste in una perdita economica (es.: spese
sostenute per cure, le perizie, gli eventuali mancati guadagni).
• domicilio:
è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale
dei suoi affari ed interessi (il luogo dove lavora).
• dimora: è
il luogo dove la persona svolge un'attività privata, anche
se solo temporaneamente, come lo studio, un'attività
culturale o di svago, un'attività professionale, artigianale
o commerciale.
• invalidità
permanente: è il danno fisico causato da un
infortunio o da una malattia che irrimediabilmente condiziona per
sempre la vita della persona.
• residenza:
è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (il luogo
dove risiede abitualmente).
Per maggiori informazioni non esiti a contattarci.