Infortunistica e risarcimento danni

Subire un incidente stradale può essere un’esperienza davvero traumatica.

Per prima cosa è necessario prestare soccorso agli eventuali infortunati; tale obbligo, salvo quanto previsto dall'articolo 593 del codice penale, ricade sui soggetti che a qualsiasi titolo abbiano avuto un comportamento ricollegabile all'incidente. L'obbligo ha la sua origine nella punibilità penale della mancata prestazione di soccorso (poiché, in questo caso, si configura il reato di omissione di soccorso: articolo 189/6°-7° del Codice della Strada).
Nel caso vi siano soggetti con lesioni personali, prima di intervenire è opportuno chiamare il Attivitào di assistenza sanitaria telefonica (118) e seguire le loro istruzioni.
Il nostro codice della strada prevede anche l’obbligo di rimuovere il prima possibile qualsiasi potenziale fonte di pericolo per la circolazione degli altri veicoli ed esporre gli appositi segnali ("triangolo"). Prima di provvedere allo spostamento dei veicoli sarebbe quanto mai opportuno procedere con delle foto attestanti lo stato dei luoghi, al fine di evitare future contestazioni sulla dinamica dell’impatto.
Lo studio si occupa della gestione stragiudiziale delle pratiche di infortunistica stradale.
Potrai conferirci l’incarico per intraprendere la richiesta di risarcimento danni senza esborsi ed anticipazioni per fondi spese, ed ove ritenuto, avvalerti della professionalità dei nostri consulenti tecnici e di medico legali per la redazione di una perizia a costi contenuti.
Al fine di rappresentare al meglio i tuoi interessi, tramite una consulenza gratuita verranno valutate le opportune iniziative giudiziarie nei confronti della compagnia assicurativa, nei casi in cui quest’ultima abbia negato o erogato un importo inferiore rispetto ai danni effettivamente patiti.

Glossario dei termini
•    carta verde: è il certificato internazionale di assicurazione che consente ad un veicolo di entrare e circolare in un Paese estero essendo in regola con l'obbligo dell'assicurazione RCA obbligatoria nel Paese visitato.
•    danno non patrimoniale: è il danno alla salute fisica e psicologica.
•    danno patrimoniale: è il danno che consiste in una perdita economica (es.: spese sostenute per cure, le perizie, gli eventuali mancati guadagni).
•    domicilio: è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi (il luogo dove lavora).
•    dimora: è il luogo dove la persona svolge un'attività privata, anche se solo temporaneamente, come lo studio, un'attività culturale o di svago, un'attività professionale, artigianale o commerciale.
•    invalidità permanente: è il danno fisico causato da un infortunio o da una malattia che irrimediabilmente condiziona per sempre la vita della persona.
•    residenza: è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (il luogo dove risiede abitualmente).

Per maggiori informazioni non esiti a contattarci.